Circolare n. 30-24
“BONUS NATALE” 2024 - Importante aggiornamento: eliminato l’obbligo di avere il coniuge a carico
19 novembre 2024
Vi informiamo, con la presente circolare, che a seguito dell’entrata in vigore decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, sono state apportate rilevanti modifiche al c.d. “Decreto Omnibus” (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143), ampliando la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del Bonus Natale.
Di seguito si riportano i nuovi requisiti previsti per il diritto al bonus e gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
°°°
1) Nuovi requisiti
Nella precedente versione, la norma subordinava l’accesso al beneficio alla condizione che il richiedente avesse, altresì, il coniuge a carico: tale requisito risulta venire meno con il decreto in commento.
Pertanto, accederanno al Bonus Natale i lavoratori che risulteranno contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:
a) come nella precedente versione, reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
b) almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
c) imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (non siano, dunque incapienti).
Ai fini del riconoscimento del bonus, è sempre richiesta la titolarità di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (es. tempo determinato o indeterminato): restano quindi esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR (ad es. amministratori, collaboratori o tirocinanti).
Resta ferma, inoltre, la modalità di quantificazione del bonus, che viene riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
2) Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Il nuovo decreto conferma che il datore di lavoro riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente – secondo il testo aggiornato – e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Viene poi previsto che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Si rammenta che il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame: si fornisce, a tal fine, a mero titolo esemplificativo, un fac-simile aggiornato del modello di autocertificazione per la richiesta di riconoscimento dell’indennità da parte dei lavoratori.
Si richiamano, poi, le altre caratteristiche della norma, riportate nella nostra precedente Circolare, che non hanno subito variazioni:
• Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
• Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata solamente dal datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
• In seguito alla richiesta del lavoratore, il datore di lavoro riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
• Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
DICHIARAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL C.D. “BONUS NATALE”
Ai sensi dell’art. 2-bis , D.L. 113/2024, convertito in L. 134/2024 e s.m.
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ Nato a _________________________________________ il _______________ C.F. ______________________ Dipendente dell’Azienda ____________________________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
1. Per il periodo di imposta 2024:
• che è stato titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000€ (al netto del valore dell’abitazione principale);
• di avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.P.R. 917/86
ovvero, in caso di nucleo familiare monogenitoriale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera C), decimo periodo, D.P.R. 917/6, di avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, c. 2, D.P.R. 917/861, come di seguito:
COGNOME E NOME CODICE FISCALE
2. Di avere diritto alla percezione del bonus una tantum previsto dall’art. 2-bis, L. 143/2024 (e successive modifiche), unitamente alla tredicesima mensilità;
3. Di essere consapevole che tale indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Dichiara, pertanto, che il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – o convivente non ha fatto richiesta per ricevere la medesima indennità. Il codice fiscale del coniuge o del convivente risulta essere il seguente (da indicare anche se non a carico):
C.F. del coniuge o convivente:
4. In caso di rapporti part-time, dichiara:
Redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro:
Giorni di lavoro non compresi nel rapporto attuale:
Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data Firma del dipendente
___________________ ________________________________
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO NELL’ANNO
In caso di rapporti cessati nell’anno il lavoratore dovrà consegnare, al sostituto di imposta a cui presenta la dichiarazione, le Certificazioni Uniche rilasciate dai precedenti sostituti di imposta, al fine di permettere al sostituto di imposta che eroga l’indennità di avere le informazioni per determinare l’importo dell’indennità.
3. Si considerano fiscalmente a carico il coniuge e i figli che, nel 2024, posseggono redditi non superiori a € 2.840.51 ovvero a € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.
4. Si considera nucleo monogenitoriale quello in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
5. Al fine della corretta verifica reddituale e della quantificazione in base al periodo di lavoro, in presenza di altri contratti di lavoro dipendente part-time in essere, devono essere comunicati i relativi: redditi di lavoro dipendente e giorni di lavoro avendo cura di indicare quelli non compresi nel rapporto di lavoro del sostituto a cui si presenta la dichiarazione.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS