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Circolare n. 5-25

Lavori usuranti - invio della comunicazione annuale (D. Lgs. 67/2011 - L. 214/2011)

25 febbraio 2025

Entro il 31/03, come ogni anno, dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni cosiddette usuranti.

L’adempimento è volto a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, sempreché questi rispettino precisi requisiti, in ordine, principalmente, alla durata temporale dell'attività lavorativa usurante svolta e all'anzianità contributiva minima e sempreché il datore di lavoro adempia all'obbligo di darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti.

Si ricorda che, nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione ricade sull’impresa utilizzatrice, e non sul datore di lavoro in sé (cioè l’agenzia di somministrazione).

Di seguito si riassume l'elenco delle varie tipologie previste dalla norma.

°°°
1) LAVORAZIONI PESANTI
Per attività particolarmente usuranti si intendono:

1) lavori in galleria, cava o miniera: sono comprese anche le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei;
2) lavori in cassoni ad aria compressa;
3) lavori svolti dai palombari;
4) lavori ad alte temperature;
5) lavorazione del vetro cavo;
6) lavori di asportazione dell'amianto;
7) lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti: la norma si riferisce, in particolare, ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini;
8) conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti comprensivo del posto riservato al conducente;
9) lavori a catena o in serie: sono comprese anche le ipotesi di chi sia vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o la cui prestazione sia valutata in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

N.B.: Per la declaratoria approfondita, ai fini degli obblighi, si rinvia al DM 19/05/99 art. 2

2) LAVORO NOTTURNO
La norma individua 2 categorie di lavoratori notturni:

1) lavoratori a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore, comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
2) altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

In caso di rapporti di lavoro inferiori all'anno, o in caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto, in quanto è sempre possibile che i requisiti minimi necessari possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, con differenti datori di lavoro.
La comunicazione per il lavoro notturno deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia e deve essere comunicata l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

3) LAVORO A CATENA
I lavoratori addetti alla “linea catena” sono individuati sulla base dei seguenti criteri, che devono essere contemporaneamente presenti:
1) lavoratori dipendenti delle imprese alle quali è applicata una delle voci di tariffa contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente;
2) nelle imprese devono essere applicati criteri di organizzazione del lavoro “di stampo fordista”, cioè nell’ambito di un processo produttivo in serie con mansioni organizzate in sequenze di postazioni dove venga osservato un determinato ritmo produttivo;
3) lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia.

Voci di tariffa Lavorazioni
1462 e 1444 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti.
2197 e 2199 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.
6411 Costruzione di autoveicoli e rimorchi.
6580 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.
Elettrodomestici.
6590 Altri strumenti ed apparecchi.
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a
singole fasi del ciclo produttivo.

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare:
- la comunicazione iniziale entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento delle lavorazioni;
- la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

L'omissione della comunicazione iniziale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a €1500.

4) CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI

Veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo. Sono esclusi gli autotrasportatori di merci. Tuttavia, questi ultimi potrebbero rientrare nella disciplina dei lavori usuranti solo se svolgono periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.

Qualora il datore di lavoro ometta di effettuare le comunicazioni previste per lo svolgimento di attività di lavoro in serie o per l'impiego di lavoratori notturni, ovvero comunichi dati errati o non corrispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa da 500€ a 1.500€.

L’adempimento può essere gestito in autonomia dalle aziende interessate; tuttavia, nel caso in cui voleste delegare tale attività allo Studio, vi chiediamo di farci pervenire la richiesta, entro e non oltre il 10 marzo 2025.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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